Regolamento generale sulla protezione dei dati – GDPR Privacy – art. 58

Il regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR, General Data Protection Regulation- Regolamento UE 2016/679) e’ un regolamento europeo che entrera’ in vigore a maggio 2018, in tema di protezione e sicurezza del trattamento dei dati approfondimento sul Sito Garante italiano per privacy.

Regolamento generale sulla protezione dei dati, cosa prevede art. 58 in sintesi

Il regolamento in generale sulla protezione dei dati, intende rafforzare e rendere più omogenea la sicurezza dei dati personali di cittadini dell’Unione Europea, sia all’interno che all’esterno dei confini dell’Unione Europea, tant’e’ vero che anche grosse multinazionali che hanno sede in altri Stati extrea UE, dovranno uniformarsi a tale regolamento se hanno distaccamenti in zona UE e non necessariamente la sede legale.

Voglio discutere in particolar modo del’art. 58 del regolamento europeo GDPR, cosa prevede.

Art. 58 del GDPR Privacy tratta di “controllo” come puo’ intervenire l’autorita’ attraverso un’attivita’ di verifica e revisione per il corretto funzionamento del trattamento delle privacy.

Tale attivita’ di controllo puo’ essere effettuata tramite poteri di indagine e poteri correttivi, poteri autorizzativi e consultivi.

GDRP Privacy art. 58 “controllo” del regolamento generale sulla protezione dei dati

Ogni autorita’ di controllo ha la possibilita’ di intervenire nei confronti dei responsabili ad fornire ogni informazione di cui necessiti per lo svolgimento delle sue mansioni, effettuare indagini , effettuare riesame verificando le certificazioni.

Ha la possibilita’ di notificare le presunte violazioni, puo’ ottenere l’accesso a tutti i dati e informazioni , per l’esecuzione dei compiti, puo’ accedere a tutti i locali del titolare del trattamento e del responsabile del trattamento.

Ogni autorità di controllo ha tutti i poteri correttivi, di avvertimento, di ammonimento nel caso di violazioni al regolamento.

Gli organi di controllo possono tra le varie funzioni, ordinare la rettifica, la cancellazione di dati personali o la limitazione del trattamento, revocare la certificazione o ingiungere all’organismo di certificazione di ritirare la certificazione rilasciata, infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria, ordinare la sospensione dei flussi di dati verso un destinatario in un paese terzo o un’organizzazione internazionale.

Ogni autorita’ puo’ ingiungere al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento di soddisfare le richieste dell’interessato o comunicare una violazione dei dati personali, imporre una limitazione provvisoria o definitiva al trattamento, incluso il divieto di trattamento.

Le conseguenze economiche di una disposizione di questo tipo, potrebbero essere anche più gravi di quelle derivanti da una sanzione amministrativa.

Ogni organo di controllo, puo’ fornire consulenza al titolare del trattamento, rilasciare, di propria iniziativa o su richiesta, pareri destinati al parlamento nazionale, al governo dello Stato membro, oppure, conformemente al diritto degli Stati membri, ad altri organismi e istituzioni e al  pubblico su questioni riguardanti la protezione dei dati personali; autorizzare il trattamento di cui all’articolo 36, paragrafo 5, se il diritto dello Stato membro richiede una siffatta autorizzazione preliminare.

Possono rilasciare un parere sui progetti di codici di condotta e approvarli, accreditare gli organismi di certificazione, rilasciare certificazioni e approvare i criteri di certificazione; adottare le clausole tipo di protezione dei dati; autorizzare le clausole contrattuali e gli accordi amministrativi e le norme vincolanti d’impresa.

L’esercizio da parte di un’autorità di controllo dei poteri attribuitile dal presente articolo
è soggetto a garanzie adeguate, inclusi il ricorso giurisdizionale effettivo e il giusto
processo, previste dal diritto dell’Unione e degli Stati membri conformemente alla Carta.

Ogni Stato membro dispone per legge che la sua autorità di controllo abbia il potere di intentare un’azione o di agire in sede giudiziale o stragiudiziale in caso di violazione del presente regolamento per far rispettare le disposizioni dello stesso.

Gli organi di controllo hanno molte funzioni importanti affinche’ il regolamento abbia la sua piena efficacia nella sua finalita’ che e’ il rispetto della privacy e sicurezza dei dati.

Spero di averti dato alcune informazioni utili, che sono una piccolissima parte di questo regolamento UE molto articolato e ancora del tutto sconosciuto per molti.

Ricordo che la scadenza e’ ormai vicina.

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